Tutte quelle coppie, che vogliano divorziare in maniera consensuale, che:
non abbiano figli minori in comune;
non abbiano figli maggiorenni in comune incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
non abbiano figli maggiorenni in comune portatori di handicap grave ( L. 5 febbraio 1992 n. 104 );
non abbiano figli maggiorenni in comune economicamente non autosufficienti;
raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti è comunque possibile procedere con la separazione o il divorzio tramite accordo di negoziazione assistita presso gli avvocati.