Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Documento unico di attestazione contributiva
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
- l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);
- le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
- gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).
- gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).
Descrizione
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
Chi lo deve richiedere
l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari); le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).
Quando deve essere richiesto
La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
0/50000
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
Chi lo deve richiedere
l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari); le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).
Quando deve essere richiesto
La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
0/50000
Come fare
si richiede con le procedure previste dalla legge
Cosa serve
Quando deve essere richiesto
La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
0/50000
La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
0/50000
Cosa si ottiene
si ottiene una certificazione contributiva prevista per legge
Tempi e scadenze
entro i termini di legge per la presentazione al Comune e viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):
per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- Per la stipula del contratto;
- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
Per il rilascio dell' attestazione SOA;
Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.
Costi
i costi sono relativi al servizio come da norma di legge
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio Tecnico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Informative privacy servizi
Informativa privacy per i servizi erogati dal Comune
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 30/10/2024 15:12:53
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