Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e l’attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell’utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) vengono trasmessi, l’anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati di Acquirente Unico (ossia al Sistema Informativo Integrato- SII) e alla banca dati di ANCI (ossia al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAte).
Successivamente i medesimi dati vengono inviati al gestore rifiuti competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede a scontare la TARI.
ATTENZIONE: nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus sociale risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente.